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La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Per ogni giornata di sedute e' corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 13 novembre 1998
