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L'iscritto che nell'esercizio della propria attivita' tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignita' ed al decoro professionale e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- a)richiamo;
- b)censura;
- c)radiazione dall'albo. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; e' motivato ed e' inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso e' data comunicazione anche all'impresa preponente. La censura e' disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo e di essa e' data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. La radiazione determina la decadenza immediata dall'incarico ed e' inflitta per fatti di particolare gravita'; di essa e' data comunicazione con le stesse modalita' di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006
