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Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attivita' di agente di assicurazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.500.000. Il conferimento o il mantenimento di incarichi di agente di assicurazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. Nel caso di doloso affidamento di mandato di agente a chi non e' regolarmente iscritto all'albo, l'impresa e' punita con l'ammenda di lire 20 milioni e, nel caso di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. Con il decreto di revoca, disposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede anche alla liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art21 · fonte su Normattiva