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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1978, si fara' fronte con le entrate di cui al precedente articolo 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art22 · fonte del testo