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Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonche' i loro dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attivita' di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006
