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All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo istituito con l'accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti trasmettera' alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l'elenco degli iscritti e la relativa documentazione. Gli iscritti all'albo di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art25 · fonte su Normattiva