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((L'esercizio diretto o indiretto dell'attivita' di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a societa' esercenti tali attivita', e' precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti)).

Testo in vigore dal 14 dicembre 1984 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art3 · fonte su Normattiva