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Qualora l'attivita' di agente di assicurazione sia esercitata da una societa', l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della societa' stessa, o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano delegati dalla societa' allo svolgimento dell'attivita' di agente di assicurazione. Le societa' sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento dell'albo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art6 · fonte su Normattiva