Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l'agenzia, comunicando le generalita' dell'incaricato e indicando la data di conferimento dell'incarico e la sede dell'agenzia, nonche' le condizioni di esercizio. In ogni caso di variazione della sede dell'agenzia, nonche' nel caso di modifiche delle condizioni di esercizio o di cessazione dall'incarico dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia l'impresa e' tenuta a comunicare quale, fra le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha determinato lo scioglimento stesso.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art7 · fonte su Normattiva