Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l'assenza degli impedimenti di cui all'articolo Il richiedente, qualora non sia in possesso del requisito previsto dalla lettera d) di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell'articolo 5, deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla prova di idoneita'.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art8 · fonte su Normattiva