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La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l'assenza degli impedimenti di cui all'articolo Il richiedente, qualora non sia in possesso del requisito previsto dalla lettera d) di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell'articolo 5, deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla prova di idoneita'.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006
