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Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di:
- a)rinuncia all'iscrizione;
- b)sopravvenuta preclusione ai sensi dell'articolo 3;
- c)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere a) e b);
- d)condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4, lettera c);
- e)provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera c);
- f)dichiarazione di fallimento;
- g)decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 11, commi primo e secondo. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006
