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Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di:

  • a)rinuncia all'iscrizione;
  • b)sopravvenuta preclusione ai sensi dell'articolo 3;
  • c)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere a) e b);
  • d)condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4, lettera c);
  • e)provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera c);
  • f)dichiarazione di fallimento;
  • g)decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 11, commi primo e secondo. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art9 · fonte su Normattiva