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I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI. E' abrogata la lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Testo in vigore dal 7 novembre 1977 al 12 ottobre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-24;801~art5 · fonte del testo