Art. 11 — Classi di aggiornamento
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Nella scuola media e' data facolta' di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza. Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media. Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perche' respinti. Le classi di aggiornamento non possono avere piu' di 15 alunni ciascuna: ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1977, n. 517
2La L. 4 agosto 1977, n. 517 ha disposto (con l'art. 7, comma 10) che "Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite".
Testo in vigore dal 2 settembre 1977 al 16 dicembre 2010
