Art. 14 — Variazioni di organico
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Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente articolo 10. La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato a norma del precedente comma, e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
