Art. 15 — Oneri dei Comuni
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Il Comune e' tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinari, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'articolo 10.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
