Art. 2 — Piano di studi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1977 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, numero 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica. 1 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348)). 1 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348)). 1 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348)). 1 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348)). 1 Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unita' di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1977, n. 348
1La L. 16 giugno 1977, n. 348 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale. L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni. L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78".
Testo in vigore dal 15 luglio 1977 al 16 dicembre 2010
