Istituzione e ordinamento della scuola media statale

Art. 23 — Modificazioni di programmi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di studio del latino nei licei e negli istituti magistrali.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art23 · fonte su Normattiva