Istituzione e ordinamento della scuola media statale
Art. 23 — Modificazioni di programmi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di studio del latino nei licei e negli istituti magistrali.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
