Art. 7 — Libretto scolastico
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E' istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al curriculum, alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1984, n. 13
3La L. 16 febbraio 1984, n. 13 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il libretto scolastico, istituito dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e' abolito".
Testo in vigore dal 10 marzo 1984 al 16 dicembre 2010
