All'onere annuo di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio suddetto e, per gli anni finanziari successivi, con riduzione del capitolo corrispondente. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;273~art10 · fonte su Normattiva