All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;568~art5 · fonte su Normattiva