Il Collegio dei revisori e' costituito con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Testo vigente dal 17 maggio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;273~art6 · fonte del testo