Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art7 · fonte su Normattiva