E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art1 · fonte su Normattiva