La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento. A tal fine la Scuola accoglie - per concorso nazionale - studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonche', ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Universita' italiane, fornendo loro gratuitamente - presso gli annessi Collegi - alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio. I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio della Universita' di Pisa. La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea di cui al presente articolo. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione e' unica.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art2 · fonte su Normattiva