In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'articolo 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unita'.

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;883~art7 · fonte su Normattiva