Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro, previste dall'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unita'. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi. Cinquecento delle mille unita' portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro puo' indire speciali concorsi, rispettivamente su base nazionale per l'Amministrazione centrale e su base regionale e interregionale per l'Amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili. Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa. E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere. Nella prima applicazione della presente legge, si procedera' all'inquadramento nelle qualifiche funzionali degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro. Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' il personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni presso le direzioni provinciali del Tesoro, puo' chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'Amministrazione periferica del tesoro sopra menzionata. Il predetto personale, previo favorevole parere del consiglio di amministrazione, e' inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali con relativo incremento degli organici di cui al primo comma. In conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano gli interessati, saranno ridotti di un numero di posti uguale a quello degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro. Il soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei posti prevista dall'articolo 9 della medesima legge. Al personale di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;428~art6 · fonte su Normattiva