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Per l'anno finanziario 1969 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo 1 e' fissato in lire 150.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 13 ottobre 2002
