Art. 12Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati

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Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilita':

  • a)di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
  • b)di costituire consorzi stabili professionali;
  • c)di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art12 · fonte su Normattiva