Art. 4Apporti originali e invenzioni del lavoratore

Salvo il caso in cui l'attivita' inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Testo vigente dal 13 giugno 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art4 · fonte su Normattiva