[1]delle infiltrazioni mafiose e contrasto della criminalita' organizzata

[2]In applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, le Parti s'impegnano a cooperare piu' strettamente per contrastare con grande fermezza la criminalita' organizzata e prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafioso nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione dello sezione transfrontaliera.

[3]In tal senso, conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia.

[4]Tale regolamento dovra' in particolare:

[5]- trarre ispirazione dalle piu' pertinenti legislazioni in materia vigenti in entrambi i paesi, in particolare facendo riferimento alle norme previste nell'ordinamento giuridico italiano, vista la loro compatibilita' con il diritto comunitario, volte ad escludere le imprese che potrebbero essere interessate da qualunque pratica mafiosa;

[6]- prevedere l'attuazione di tutti i meccanismi binazionali necessari per permettere la corretta applicazione delle norme specifiche che saranno state definite dal regolamento dei contratti e per facilitare la cooperazione tra i servizi competenti dei due paesi a questo scopo.

[7]Il suddetto regolamento dei contratti verra' allegato al complesso formato dall'Accordo del 24 febbraio 2015 e dal presente Protocollo addizionale, diventandone parte integrante.

Testo vigente dal 12 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-05;1~protocollo-addizionale-art3 · fonte su Normattiva