[1]Costo certificato - Costo previsionale a fine lavori - Applicazione dell'Articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012
[2]2.1. Le Parti fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012. I costi relativi al costo certificato sono precisati al punto 2. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.
[3]2.2. Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato opplicabile fino al completamento dei lavori definitivi.
[4]Tale attualizzazione e' soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente Protocollo addizionale con adeguadamento finale degli eventuali scostamenti rilevati.
[5]2.3. Per l'attuazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei costi tra le Parti, le spese reali relative al costo certificato sono attualizzate alla data di valuta gennaio 2012, secondo le modalita' come definite al punto 1. dell'allegato del presente Protocollo addizionale.
[6]Ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, fin quando l'ammontare totale delle suddette spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo certificato del progetto stabilito al punto 2.1., la chiave di ripartizione delle spese reali e' del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle Imprese ferroviarie; oltre tale importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacita sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno eccedenti il limite di 81 milioni di euro che, conformemente al terzo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono totalmente a carico della Parte italiana.
Testo vigente dal 12 gennaio 2017
