Art. 27 (Convenzione)
RISERVATEZZA 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti di proteggere talune informazioni dalla divulgazione, in base alla loro legislazione. Ai fini del presente articolo, il termine "informazioni" comprende tra l'altro i) i dati di natura personale;
- ii)le informazioni protette da diritti di proprieta' intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; e iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica di materiali o degli impianti nucleari. 2. Quando una parte Contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovra' essere rispettato il loro carattere confidenziale. 3. Il contenuto delle discussioni durante il riesame dei rapporti ad opera delle Parti Contraenti in ciascuna riunione sara' riservato.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
