[1]relative alla comunicazione di informazioni

[2]1. Le norme della presente Convenzione non pregiudicano i diritti o gli obblighi delle parti di, tutelare secondo le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali accettate o in vigore a livello nazionale, e secondo i regolamenti internazionali applicabili, le informazioni relative ai dati personali, al segreto, industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o la sicurezza nazionale. 2. Tuttavia, qualora una Parte decida di fornire informazioni in tal modo tutelate ad un'altra Parte, la Parte che riceve tali informazioni tutelate rispetta il loro carattere riservato e le condizioni legate alla loro comunicazione e utilizza tali informazioni per il solo fine per il quale sono state fornite.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art22 · fonte su Normattiva