Art. 3 — Copertura finanziaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 2008 al 23 luglio 2016. Leggi il testo vigente →
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 febbraio 2008 al 23 luglio 2016
