[1]Riunioni e consultazioni

[2]Le Parti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Italia e in Azerbaijan, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Testo vigente dal 14 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;10~accordo-art6 · fonte su Normattiva