[1]Costi

[2]1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi degli artt. 4 e 6 del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese. 2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art12 · fonte su Normattiva