[1]DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE PER ALTRI REATI

[2]1. Ciascuna Parte puo' chiedere, comunque, all'altra Parte di eseguire la condanna ad una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale pronunciata con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino dell'altra Parte per qualsiasi reato, anche fuori dei casi e delle condizioni che consentono l'estradizione previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo. 2. La Parte richiesta e' tenuta ad eseguire la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale.

Testo vigente dal 11 febbraio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-01-17;10~accordo-aggiuntivo-alla-convenzione-europea-del-13-dicembre--art5 · fonte su Normattiva