[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente Accordo si intende per:

  • a)«decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorita' giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa;
  • b)«sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale la cui esecuzione e' sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni;
  • c)«sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni;
  • d)«misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunita' dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosita' sociale. Cio' mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della liberta' personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalita', quali per esempio lo svolgimento di un'attivita' lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale;
  • e)«liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni;
  • f)«misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorita' giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;
  • g)«Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera e);
  • h)«Parte di esecuzione»: la Parte alla quale e' trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art2 · fonte su Normattiva