Art. 7 (Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957)
[1]E MODIFICHE
[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prevista dal paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Accordo. 3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Accordo si applichera' alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
[3]IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 11 febbraio 2019
