[1]Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

[2]1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuno Stato Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

[3]IN FEDE Di CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~trattato-di-estradizione-art25 · fonte su Normattiva