[1]- PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI
[2]1. Ai vettori designati di ciascuna Parte Contraente vengono garantite pari ed eque opportunita' di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'operare i servizi concordati, i vettori aerei di ciascuna Parte Contraente tengono in considerazione gli interessi dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente in modo tale da non interferire indebitamente sui servizi offerti da quest'ultima su tutte o parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati offerti dai vettori designati di ciascuna Parte Contraente sono strettamente correlati alle esigenze di trasporto dell'utenza sulle rotte specificate ed hanno l'obiettivo primario di offrire, ad un adeguato fattore di carico, la capacita' idonea a soddisfare le richieste attuali e ragionevolmente attese di trasporto passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. I vettori designati di una Parte Contraente sottopone all'approvazione delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente le tabelle di volo e le informazioni sul tipo di aeromobile che verra' utilizzato, ameno trenta (30) giorni prima ciascuna stagione summer o winter. La stessa procedura si applica a modifiche successive.
Testo vigente dal 18 febbraio 2022
