[1]- RAPPRESENTANZA DEI VETTORI AEREI

[2]1. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente, a condizione di reciprocita' e ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, mantengono sul territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale e tecnico ed altro personale operativo e specialistico necessario per l'esercizio dei servizi autorizzati. 2. Il personale di rappresentanza specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, a condizione di reciprocita', si conforma alle leggi e ai regolamenti disciplinanti l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente che concede, entro un ragionevole periodo di tempo, le autorizzazioni richieste per il rilascio al suddetto personale del permesso di lavoro, del visto e degli altri documenti. 3. Il vettore aereo designato ha facolta' di decidere se operare tramite proprio personale o acquistare servizi di un'altra organizzazione, societa' o impresa che operi nel territorio dell'altra Parte Contraente e che sia autorizzata a prestare tali servizi nel territorio di detta Parte Contraente. 4. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'altra Parte Contraente e' consentito subordinatamente al rilascio di una autorizzazione delle autorita' competenti.

Testo vigente dal 18 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;10~accordo-art16 · fonte su Normattiva