1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsenta espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'amministrazione che li riceve non vietino tale comunicazione. 3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. 4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura. 5. In ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione stessa.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100~accordo-art14 · fonte su Normattiva