1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. Le restrizioni previste ai punti 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a stupefacenti e sostanze psicotrope. 4. Tuttavia, a causa degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana e alla Repubblica Argentina dalla loro appartenenza rispettiva all'Unione Europea e al Mercosur, le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli Stati membri della suddetta Unione nel caso della Repubblica italiana e al Consiglio del Mercosur e agli Stati membri di detto Mercato nel caso della Repubblica Argentina. 5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte ai documenti e alle informazioni della stessa natura.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
