Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~approvazione-art2 · fonte su Normattiva