Il Governo e' autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~approvazione-art3 · fonte su Normattiva