Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea Parlamentare Europea, il Comitato Economico e Sociale e gli altri organi della Comunita', da un lato, ed il Parlamento greco e gli organi greci corrispondenti, dall'altro.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
