Quando un'azione comune delle Parti Contraenti risulti necessaria per raggiungere, nell'applicazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi del presente Accordo senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio di Associazione prende le disposizioni del caso.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
