[1]Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuna Parte contraente potra' denunciarlo mediante preavviso scritto di sei mesi dandone notizia all'altra Parte contraente entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, ed in tal caso il presente accordo cessera' di avere efficacia.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoindicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

[3]FATTO a Lagos il 22 febbraio 1977, in due esemplari in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana GASBARRI Per il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria EKUKINAM

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1002~art5 · fonte su Normattiva