[1]La presente convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma potra' essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tal caso, essa cessera' di avere effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza dei sei mesi.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a Praga il 28 agosto 1973 in duplice esemplare nelle lingue italiana e ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Pier Lorenzo CROVETTO

[4]Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca Michala PANCAKA

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 18 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;107~convenzione-art4 · fonte su Normattiva